giovedì, Marzo 28, 2024
Google search engine
HomeCronacaDAVANTI ALLA LEGGE (Kafka dreaming)

DAVANTI ALLA LEGGE (Kafka dreaming)

 

In merito alla vicenda del Cable Park è stata pronunciata lo scorso 27 dicembre una sentenza del TAR a cui la società aveva fatto ricorso per palesare le proprie istanze volte a riprendere i lavori per l’ultimazione della struttura sportiva oggetto di una complicata vicenda giuridico-amministrativa che ha avuto anche alcune implicazioni penali a causa dei vincoli delle aree oggetto dell’intervento.

La vicenda è molto tecnica e difficile comprensione per i non addetti ai lavori e proveremo a semplificarla per una più agevole comprensione di fatti.

In data 8 giugno 2016 la Società WAKE SURF CENTER S.r.l. , inoltrava allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Acireale domanda per la realizzazione di un impianto sportivo della tipologia CABLE PARK per la pratica del wakeboard e dello sci nautico in area destinata a verde agricolo, il Wake board è uno sport acquatico simile allo sci nautico ma realizzato in un lago e dotato di attrezzature meccaniche che permettono di essere trainati surfando sull’acqua e simulando l’azione di un motoscafo che traina lo sportivo.

Impianti del genere esistono in tutta Europa ed aumentano ogni anno il numero degli appassionati per uno sport recentemente ammesso anche alle competizioni internazionali ufficiali, ovviamente essendo uno sport acquatico, gli impianti collocati in aree climaticamente favorevole, godono di maggiore attrattiva e costituiscono anche un volano economico per le ripercussioni turistiche che generano. Il progetto presentato da un gruppo di giovani imprenditori pertanto meritava la massima attenzione di un’amministrazione attenta al rilancio turistico dell’area di Acireale ed aveva come unica “pecca “ l’allocazione in un’area di territorio ZTO (zone territoriali omogenee ) di tipo agricolo e non sportivo, pertanto richiedeva una variante urbanistica al piano regolatore, finestra permessa dalla norma per rimediare alla vetustà dei piani regolatori che spesso fotografano previsioni urbanistiche molto distanti dalla realtà di un territorio in rapida evoluzione.

Lo sportello convocava apposita conferenza di servizi al fine di acquisire gli atti autorizzatori o di assenso necessari per l’accoglimento della domanda ed acquisiva, al contempo, un parere dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Acireale che riteneva che la realizzazione delle descritte attrezzature sportive non fosse consentita nell’area individuata dalla Società, bensì soltanto all’interno delle apposite zone omogenee destinate ad attrezzature sportive; per tale ragione riteneva di proseguire il procedimento con l’intervento dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente competente per le varianti urbanistiche al fine di ottenere la variante urbanistica per la conversione di zona da agricola E ad F – “Verde pubblico; aree attrezzate a parco e/o gioco e/o per impianti sportivi” ai sensi dell’articolo 17 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Acireale;

In questa fase si attivavano anche tutte le procedure per la VAS valutazione ambientale strategica necessaria per le varianti di questo tipo che successivamente a distanza di molti mesi risultava non necessaria per il progetto in questione.

La società proponente avendo stipulato un mutuo con il credito sportivo del CONI che cofinanziava il progetto e non potendo attendere i tempi lunghissimi della burocrazia “barocca” siciliana,

decideva di procedere comunque con alcune opere preliminari utilizzando un’autorizzazione (CILA) che, a proprio giudizio, consentiva di realizzare alcune opere preliminari ma non di avviare l’attività vera e propria.

A partire da Gennaio 2017 pertanto cominciavano i lavori per l’invaso finché a seguito di alcune interrogazioni consiliari veniva disposto un accertamento della Polizia Municipale che di concerto con l’ufficio Urbanistica giudicava le opere sin qui realizzate non conformi all’autorizzazione rilasciata e mancanti della famosa variante urbanistica, determinando quindi un sequestro con riflessi anche penali in quanto l’area presentava dei vincoli urbanistici

In data 21 luglio 2017 il Comune di Acireale notificava alla società l’ordinanza dirigenziale n.35 del 20 luglio 2017 che, in autotutela, ordinava l’immediata sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un parco acquatico Cable Park, avendo ritenuto che la CILA avanzata dalla ricorrente non fosse meritevole di accoglimento in relazione alle opere in corso di esecuzione, realizzando l’intervento una nuova costruzione consistente nella trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio;

– in data 19 settembre 2017 la polizia municipale del Comune di Acireale procedeva al sequestro del cantiere; l’istanza di dissequestro avanzata da parte della società ricorrente veniva dapprima respinta con la motivazione che la zona fosse sottoposta a vincolo paesaggistico e successivamente accolta per effetto di quanto rappresentato dagli stessi enti competenti coinvolti nel procedimento in questione;

In mancanza di riscontro da parte dell’Assessorato ed essendo rimasta in attesa del rilascio del titolo autorizzatorio per l’intervento già programmato da oltre un anno, la Società ha proposto ricorso     innanzi a Tribunale Amministrativo Regionale .

 

Pochi giorni addietro la sentenza che da ragione al Comune di Acireale che conclusivamente,  dichiara il  ricorso della società sportiva improcedibile e conferma le disposizione del Comune in merito alla  legittimità dell’ordinanza di demolizione di alcune opere ma che contestualmente non arresta il procedimento di variante necessario per la prosecuzione del progetto .

L’Assessore all’urbanistica pro tempore Francesco Fichera sentito al riguardo dichiara : “E’ un peccato che un’opera privata di grande attrattiva per il territorio si sia bloccata per la “fretta” di eseguire opere in assenza di regolare titolo edilizio e prima dell’approvazione della variante urbanistica cui dal punto di vista politico l’amministrazione di chi ho fatto parte ha sempre assentito. La sentenza di primo grado conferma quello che abbiamo sempre sostenuto ovvero che bisognava avviare i lavori solo dopo l’approvazione della variante. Auspico che, rimosso ciò che di abusivo viene attestato anche dalla sentenza, il nostro territorio possa ancora avere un impianto di questo tipo.”

 

Abbiamo sentito anche il progettista delle opere Ing. Gianfranco Caudullo:”

Con questa sentenza il TAR Catania ha sostanzialmente rimesso sui binari il procedimento di approvazione del progetto del Cable Park, declinando all’Amministrazione Acese un percorso amministrativo legittimo e rapido. In poche parole il TAR ha annullato l’ultima conferenza dei servizi (quella che ha archiviato il progetto) e ha ordinato all’Amministrazione di riconvocare una nuova Conferenza entro 60 giorni e di determinarsi con un parere espresso, cioè un SI o un NO, escludendo ogni ipotesi di ulteriori rinvii. Per il TAR è “palesemente sproporzionato” (cfr TAR p.30) interrompere una procedura di variante semplificata per la presenza di abusi edilizi, in altre parole per i non addetti ai lavori è stato come infliggere l’ergastolo per una sosta vietata! Il TAR ha quindi ritenuto che la presenza dell’abuso non possa giustificare l’arresto del procedimento in Conferenza dei servizi. Recita il TAR, l’arresto del procedimento era “esclusivamente” dovuto alla presenza di abusi edilizi, ed essendo regolarmente acquisiti i pareri favorevoli di tutti gli Enti competenti (eccetto quello regionale che appunto fondava il diniego sulla presenza di abusi edilizi) si può ragionevolmente ritenere che la nuova Conferenza dei Servizi possa concludersi con esito positivo, e pertanto possa determinare, secondo il principio della doppia conformità, la regolarizzazione dei lavori già eseguiti. La volontà di insediare nel proprio territorio un Cable Park era stata apertamente dichiarata sui social e in diversi incontri dalla precedente Amministrazione che ha sempre appoggiato con entusiasmo l’iniziativa, la nuova Amministrazione potrà oggi, una volta sciolti autorevolmente dal TAR gli aspetti tecnici/amministrativi, assumere la piena responsabilità politica di consentire o no la realizzazione dell’impianto. Sull’eccezionale opportunità di sviluppo del territorio offerto da questa struttura sportiva, sia in termini occupazionali diretti, che di indotto, si è già detto tutto, non serve dire altro. La Società auspica (come ha sempre fatto con la precedente Amministrazione), un sereno confronto, adesso con la nuova Amministrazione pentastellata, per una composizione della vicenda che volga all’esclusivo interesse dei cittadini e per lo sviluppo ecosostenibile del territorio acese.”

 

Chi vince e chi perde ?

Perde la società che ha speso somme notevoli per un investimento inattivo,

perdono i cittadini che si vedono privati di un impianto unico per il territorio anche in termini di ricadute occupazionali e turistiche,

perde il comune di Acireale che ottiene, suo malgrado, l’ennesima opera incompiuta, che non incasserà i tributi derivanti dall’attività produttiva e che dovrà comunque occuparsi amministrativamente della questione.

 

Chi vince ?

La burocrazia vince senza confronto su tutte le parti in causa e dovrebbe farci riflettere sull’attualità e sull’efficienza della nostra macchina amministrativa locale e regionale.

 

P.s mi scuso per la semplificazione eccessiva e per le eventuali omissioni, ma come dicevo prima è materia complessa ed inadatta alla comunicazione via social.

 

Fonte (TAR Catania, atti amministrativi, stampa)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments