sabato, Aprile 20, 2024
Google search engine
HomeCronacaDelibera di riduzione del finanziamento al carnevale. Il consiglio comunale spodestato dall'autorità...

Delibera di riduzione del finanziamento al carnevale. Il consiglio comunale spodestato dall’autorità in tema di bilancio.

ACIREALE – Con la delibera di giunta n. 135 del 21/11/2018 l’Ente ha stabilito di dare un contributo alla Fondazione del Carnevale di 595.000 euro. Rispetto alla passata edizione, quando l’importo era stato di 675 mila euro, si è operato un taglio dell’11%.

Sembra, però, che il consiglio comunale sia stato spodestato dall’autorità che gli consegna la legge in tema di bilancio. Il consiglio comunale, ricordiamo, ha il potere del trasferimento di somme a favore della fondazione del carnevale che è l’organo incaricato a gestire la manifestazione del carnevale. La giunta non può determinare il traferimento senza aver sentito il consiglio comunale che in tema di bilancio è la massima autorità ed è proprio il consiglio che decide come devono essere distribuite le risorse finanziarie dell’Ente.

Nel caso della delibera di finanziamento alla fondazione del carnevale la procedura corretta sarebbe dovuta essere formulata come proposta di giunta comunale al consiglio comunale in cui la stessa giunta avrebbe dovuto chiedere di esprimersi in riferimento alla riduzione di uno stanzamento in bilancio appositamente dedicato alla manifestazione del carnevale.

Non siamo di fronte ad una voce di bilancio al cui interno vi è una definizione generica di, per esempio, “contributi per manifestazioni” e dove all’interno dello stesso vi sono somme per manifestazioni varie. In questo caso la giunta avrebbe potuto avere la possibilità di quantificare per ogni singola manifestazione la somma da destinare ma ad una specifica voce di bilancio per il carnevale. Ed ancora, anche sotto il profilo della forma, vi sono dei “vizi” in quanto manca la proposta del capo settore di riferimento perchè un atto di inidirizzo formulato da un assessore non può sostituire la proposta del dirigente.

Secondo noi la sequenza corretta per la deliberazione sarebbe dovuta essere: 1) l’assessore o il sindaco emanano un atto di indirizzo; 2) il dirigente responsabile lo esamina, lo fa proprio e formula la proposta alla giunta comunale; 3) la giunta visto l’atto di inidirizzo dell’assessore o del sindaco, vista la proposta del capo settore o dirigente responsabile, delibera non la riduzione del contributo ma la proposta al consiglio comunale di ridurre il contributo.

Va anche detto che, nella delibera in oggetto, leggiamo il termine “cofinanziamento” ma il Comune finanzia al 100% la manifestazione del carnevale e, quindi, come fa ad essere il co-finanziatore?  Questo aspetto non è solo un dato formale ma suscita delle perplessità per l’aspetto riguardante le eventuali perdite che potrebbero derivare dall’applicazione del quadro economico. In sintesi emerge una domanda: nell’ipotesi in cui la manifestazione va in perdita il Comune partecipa anche a co-finanziare la perdita?

Infine, tra le righe del deliberato, si legge che laddove si manifestassero dei surplus di natura economica una quota dovrà essere riversata all’Ente, ed ecco un’altra domanda necessaria. Il capitolo di bilancio che dovrebbe accogliere questo eventuale riversamento (utile derivato dalla manifestazione) in quale voce di bilancio si trova?

E’ evidente che stiamo parlando di una variazione di bilancio che deve essere deliberata dal consiglio comunale e deve anche essere predisposto un capitolo di entrata nel bilancio per accogliere l’eventuale utile derivante dalla manifestazione.

Ricordiamo che Secondo l’art. 175 del TUEL, nel dispositivo dell’art. in oggetto, al punto 2 è scritto che “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare….” Ed ancora al punto 4 “Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

(mAd)

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments