venerdì, Marzo 29, 2024
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DL sicurezza, la norma non scritta prevale su quella scritta?

 La disputa sul recente decreto legge, contenente disposizioni di pubblica sicurezza, è inficiata da fuorvianti faziosità, chiaramente appalesatesi nelle ingiuriose e irriguardose modalità di esternazione da parte sia dei contrari che dei favorevoli.

La parte “incriminata” è quella relativa al divieto di iscrizione nella anagrafe della popolazione residente dei richiedenti asilo fino a quando non ne sia espletata definitivamente e positivamente la procedura. Chi avversa la normativa ne denuncia la contrarietà ai diritti fondamentali dell’individuo e afferma il primato della norma morale non scritta su quella scritta con conseguente obbligo o liceità di disapplicare questa ultima. Ma è proprio vero che la normativa in parola nega i diritti fondamentali dell’individuo? Non mi sembra.

La nuova normativa, a mio modo di vedere, è di buon senso e contempera le esigenze degli immigrati con quelle degli Italiani, limitando il rischio di scompenso sociale e di fenomeni criminali. E mette, o cerca di mettere, ordine in un settore poco chiaro e diversificato, per differenti interpretazioni, nei vari Comuni. Eh sì, non tutti i Comuni, infatti, ritengono che sia lecito iscrivere nell’anagrafe dei residenti i richiedenti asilo, per lo più non identificabili senza il “titolo di viaggio”, rilasciato dall’ufficio immigrazione della questura. La mancata iscrizione nell’anagrafe, poi, se è vero che priva il richiedente asilo di alcuni benefici da essa dipendenti, tuttavia non priva gli stessi della assistenza, anche sanitaria, e dei servizi scolastici in pendenza della procedura dell’accoglimento (o del rigetto) della richiesta.

Nessun attentato ai diritti fondamentali delle persone, dunque; di converso, appare di palmare evidenza un attentato alla Costituzione e alla democrazia l’effettuazione o la annunciata sospensione (rectius: disapplicazione) sua sponte della norma da parte di alcuni sindaci. Attentato alla Costituzione perché l’articolo 54 prescrive che tutti i cittadini hanno il dovere di osservare le leggi e che chi esercita funzioni pubbliche ha il dovere di adempierle; attentato alla democrazia perché, pur non condividendole, non rispettano le decisioni adottate dagli organi legittimamente eletti.

A prescindere dalla ricorrenza o meno di reati (c’è chi ritiene che il reato ipotizzabile sia l’abuso d’ufficio, chi l’istigazione a delinquere e chi la istigazione a disubbidire le leggi -tutte ipotesi da me non condivise-), appare necessario un intervento dell’autorità competente per ristabilire la legalità e fugare ogni altro comportamento illegittimo.

I dissidenti agiscano legalmente (per esempio promovendo un referendum abrogativo o intentando una causa in cui avanzare la eccezione di incostituzionalità della legge), ma desistino dal comportamento odierno. In caso di persistenza, si proceda alla loro rimozione dalla carica, come per espressa previsione legislativa.

(Nando Gambino)

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