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La Consulta e l’Associazione Elios, la riforma del terzo settore.

La Consulta Giovanile di Acireale in collaborazione all’Associazione Elios, organizza la manifestazione “La Consulta Informa: La nuova riforma del terzo settore… Scopriamola Insieme!”. L’iniziativa si terrà giorno 30 Marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la sede della Consulta Giovanile in Acireale, Via Capomulini n. 12/13.

Sarà un ciclo di eventi utili a diffondere informazioni e notizie riguardo il mondo giovanile edelle associazioni. La conferenza sarà incentrata sulla nuova riforma epocale del mondo delle associazioni promossa, negli ultimi anni, dal Ministero del Lavoro. La nuova riforma del Terzo Settore introdotta tramite il D.lgs 117/2017 ha degli obbiettivi, delle finalità e dei passaggi fondamentali che bisogna conoscere per adeguarsi alla nuova norma.

Gli obiettivi legislativi: Favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione, riconoscendone il valore nel rendersi strumento di promozione personale e di partecipazione democratica, di solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli artt. 2, 3, 18 e 118 della Costituzione. Riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata perconcorrere all’accrescimento dei livelli di tutela dei diritti civili e sociali. Favorire e promuovere l’autonomia statutaria degli enti, consentendo la realizzazione delle loro finalità, a tutela dei soggetti coinvolti. Accrescere la coerenza giuridica e la trasparenza delle associazioni.

Le finalità dei decreti attuativi: Revisione del titolo II del Codice di procedura civile perarmonizzare, rivedendola, la disciplina inerente l’associazionismo e le formazioni senza scopo di lucro. Rendere organica ed omogenea la disciplina tributaria (D.lgs. 117/2017) applicata agli enti del terzo settore, incluso il 5×1000 (D.lgs. 111/2017). Revisione della disciplina in tema di impresa sociale (D.lgs. 112/2017). Revisione della disciplina del servizio civile nazionale (D.lgs. 78/2017). Passaggi fondamentali: La riforma del Terzo Settore e l’adozione del Codice, abrogando le normative previgenti relative ai processi di costituzione e funzionamento delle associazioni di promozione sociale L.383/2000, di volontariato L.266/91 e delle Onlus art. 10 del D.lgs 460/1997, pone in evidenza la volontà di trasporre su un livello diverso le attività degli enti che verranno indicati con la dicitura ETS (Enti del Terzo Settore). In particolare, se la legge quadro sul volontariato assegnava rilevanza alla capacità dell’ente di fornire risposte ai bisogni espressi da soggetti “svantaggiati”, oggi ai sensi dell’articolo 5 del Codice, si afferma che l’esercizio delle attività praticabili per ottenere lo status di terzo settore, deve rispondere a bisogni di interesse generale e, soddisfatto tale criterio da inserire anche nell’atto costitutivo e nello statuto, la formazione sociale è libera di praticare anche attività diverse (come definite all’articolo 6) nonché di reperire i fondi (articolo 7) per lo svolgimento delle stesse, non in maniera occasionale bensì continuativa, ovvero attraverso la vendita di beni e servizi.

Adempimenti ed obblighi per ottenere/mantenere la dicitura ETS (Ente di Terzo settore):

Sono definiti in automatico ETS, ovvero enti del terzo settore, quelle realtà che prima dellariforma erano: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso. Possono acquisire lo status tutti gli enti privati, anche in forma societaria, che esercitano, principalmente una delle attività senza scopo di lucro, come indicato all’articolo 5 del codice. Particolare è il caso delle cooperative sociali, che, benché disciplinate ai sensi della Legge 381/1991, assumono di diritto la qualifica di ETS, indipendentemente dall’attività prevalente svolta, poiché ritenuta di “interesse generale” se impiega alle sue dipendenze lavoratori svantaggiati, persone con disabilità, beneficiari di protezione internazionale e persone senza fissa dimora.

L’assunzione della qualifica ETS, comporta degli obblighi tra i quali: L’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (istituito e disciplinato ai sensi degli articoli dal 45 al 54 in attesa di decreto attuativo), presentata dal legale rappresentante dell’Ente o dalla rete associativa a cui l’Ente aderisce, all’ufficio del registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma dove ha sede l’Ente stesso. Successivamente alla verifica e alla sussistenza dei requisiti necessari si procede all’iscrizione mediante la quale, è possibile concorrere con procedure più favorevoli, alla stipula di eventuali convenzioni con la pubblica amministrazione, per la prestazione di beni e servizi in favore dell’interesse generale. L’uso della denominazione sociale ETS è obbligatoria in qualsiasi comunicazione o atto di natura pubblica (art.12). La dicitura ODV (organizzazione di volontariato) è riconosciuta alle organizzazioni composte da almeno 7 persone fisiche o almeno 3 organizzazioni di volontariato (art.32). La dicitura APS (associazione di promozione sociale) è riconosciuta alle associazioni composte da almeno 7 persone fisiche o almeno 3 associazioni di promozione sociale. Non sono annoverabili con tale dicitura, le associazioni che dispongono limitazioni in relazione all’ammissione degli associati, i circoli privati e le formazioni che prevedono la cessione della quota statutaria o che colleghino la partecipazione alla vita associativa al possesso di quote o azioni di natura patrimoniale (art.35). Tenuta delle scritture contabili e stesura del bilancio di esercizio da redigere sotto forma di rendiconto finanziario per cassa, per proventi e/o entrate inferiori ai 220 mila euro annui e comunque in conformità con l’apposita modulistica del Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali (art.13). Bilancio sociale con annessa pubblicazione di emolumenti e compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali nel caso di enti i cui proventi/entrate siano superiori ai 100 mila euro (art.14).

Tenuta dei libri sociali, ovvero libro dei soci e delle adunanze, visionabili, in conformità conle modalità statutarie, da tutti i soci/aderenti (art.15). Obblighi derivanti dal lavoro negli enti, ovvero il pieno rispetto dei CCNL di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/2015 (art.16). Divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili/ricavi/proventi che devono essere reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie, nel perseguimento delle finalità di utilità sociale/solidaristiche (art. 8). Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (salva diversa disposizione di legge) ad altri enti del Terzo Settore, come definito nello statuto o, in assenza di esso, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9).

Altri interventi derivanti dalla riforma: Il Decreto prevede l’introduzione di un nuovo regime forfettario ai fini fiscali, un riordino della disciplina afferente alle detrazioni e alle deduzioni in favore di coloro che effettueranno erogazioni benevoli agli enti del terzo settore, nonché agevolazioni degli enti in materia d imposte dirette e indirette e l’accesso ad agevolazioni erogate sotto forma di incentivi fiscali maggiorati, al “social bonus” e ai “Titoli di solidarietà”.

(Il Presidente della Consulta Giovanile Francesco Zappalà)

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