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SOGIP – Trasparenza solo annunciata? Dalle chiacchiere ai fatti di Stefano Alì

ACIREALE – Spesso la nostra amministrazione si auto glorifica del titolo di “trasparente”, ma più che enunciarla, la trasparenza, dovrebbero invece metterla in pratica. Oggi ho inviato una PEC al Comune di Acireale segnalando che non è consultabile il sito della trasparenza della Sogip. Pec con segnalazione analoga l’avevo notificata l’11 Novembre 2015, ma il sito http://80.18.246.114:82/trasp2013/index.php continua, come allora, ad essere inaccessibile.

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L’ANAC, autorità Nazionale Anticorruzione, quella di Cantone, ha previsto che per le società in house (Sogip) valgano gli stessi obblighi di pubblicazione delle società controllanti (Comune di Acireale).

A me sembra che ad Acireale si sfruttino i vantaggi offerti dal fatto che la Sogip sia società in house, verso la quale è quindi possibile procedere con affidamenti diretti, mentre alcuni obblighi vengono disattesi.

L’inadempienza agli obblighi è se possibile ancora più grave, visti i recenti atti da cui emerge l’intenzione dell’amministrazione di procedere all’affidamento (diretto) del servizio di riscossione e del servizio di manutenzione di edifici, strade e villette.

Tali obblighi non dovrebbero rappresentare un elemento fondamentale per un’amministrazione che tratteggia la trasparenza come uno dei propri principi comportamentali?

Oltre agli obblighi in capo alla Sogip in quanto società in house, nella mia PEC ho evidenziato anche gli obblighi per l’amministrazione controllante. Che stando alla Legge non dovrebbe erogare alcuna somma a qualsiasi titolo in assenza degli adempimenti obbligatori.

Altro obbligo che i nostri amministratori dovrebbero mettere in atto è quello del “controllo analogo” spesso enunciato ma che secondo me si sostanzia anche dando ai cittadini la possibilità di informarsi e conoscere allo stesso modo di come si può fare con il Comune di Acireale.

Il comma 3 dell’art. 22 prevede che “Nel sito dell’Amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15”: l’articolo 14 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, mentre l’articolo 15 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

Il successivo comma 4 stabilisce che “nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione interessata”.

Pertanto, prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli enti o delle società di cui all’art. 22, comma 1, lett. da a) a c) del D.Lgs. n. 33/2013, le Amministrazioni sono tenute a verificare se effettivamente tutti i dati previsti dallo stesso art. 22 siano stati pubblicati nel proprio sito e se siano stati pubblicati anche i dati di cui agli articoli 14 e 15 nel sito degli enti e delle società vigilati, controllati o partecipati come previsto dal comma 3.

sogip-tuttofare-2Ricordo anche il contenuto del comma 5 dell’Art. 22. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente  controllate nei  confronti  delle  società  indirettamente   controllate   dalle medesime amministrazioni. Con l’auspicio che l’Amministrazione abbia agito coerentemente a quanto indicato dal precedente comma in relazione alla Sogip Trade.

Per chi volesse approfondire, la nota dell’ANAC a cui mi riferisco  è quella che con determinazione n. 8  del 17/06 2015  (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 3 luglio 2015) ha pubblicato le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, di cui riporto un breve inciso che evidenzia le informazioni che vanno rese disponibili, http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6170,  .

A tal proposito si fa presente che alle società in house, che pure rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti Linee guida, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti.”

(Stefano Alì)

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