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Fondazione Bellini e del Carnevale. Santo Primavera: “Sono entrambi costituite in violazione della legge”

ACIREALE – A proposito delle fondazione Bellini e Carnevale e in riferimento al numero della composizione dei rispettivi cda il dott. Santo Primavera avanza seri dubbi sulla loro legittimità in riferimento alla costiruzione delle stesse e cita il D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010 n. 122.

Cerchiamo ci capire meglio.

Dott. Santo Primavera perchè secondo lei ci sono “violazioni di legge” in riferimento agli statuti che regolano la composizione del cda delle fondazioni Bellini e Carnevale?

Dott. Santo Primavera: “Le Fondazioni del Carnevale e del Bellini sono state costituite in violazione di Legge, perché i relativi statuti sono contro legge. Se fossi al posto del Sindaco Alì o dei consiglieri del cda della Fondazione del Carnevale o del Bellini, non dormirei sonni tranquilli.”

Vorremmo capire a cosa si riferisce esattamente quando parla di “violazione di legge”?

Dott. Santo Primavera: “E’ un mio parere fondato su dati precisi. Certamente mi meraviglio che l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco Alì (mi sembra lo stesso della precedente amministrazione) che dovrebbe svolgere le funzioni di istruttoria e verifica per le nomine abbia preso un abbaglio e gli stessi autorevoli consiglieri (per esempio accademici, commercialisti, avvocati) dei cda appena nominati forse non abbiano conoscenza delle regole di funzionamento di questi enti: in particolare delle disposizioni di cui al D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010 n. 122. Detta norma all’art.6, comma 5°, prevede che “(…) tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato provvedono all’adeguamento dei propri statuti al fine di assicurare che a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di amministrazione siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque componenti (…)”.

Lei si riferisce al numero dei componenti del cda del Bellini e a quello della Fondazione del Carnevale perchè entrambi superano il numero consentito?

Dott. Santo Primavera: “La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dalla legge nei termini indicati determina normativamente responsabilità erariali e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli”.

Dott. Primavera ma le fondazioni sono entità regolate dal diritto privato quindi perchè applicare la legge che lei cita?

Dott. Santo Primavera: “Entrambe le Fondazioni, pur con personalità giuridica di diritto privato, sono organismi pubblici, perché perseguono statutariamente l’interesse generale di natura non commerciale e industriale, ricevono prevalentemente finanziamenti pubblici e le amministrazioni pubbliche provvedono alla nomina dei componenti, quindi c’è una chiara “influenza pubblica dominante”. Entrambe le fondazioni rientrano nella categoria comunitaria di “amministrazione aggiudicatrice” con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo pubblicistico e in tali casi la legge è molto chiara.”

Le fondazioni sono state costituite anni fa e sempre valida la tesi che lei afferma?

Dott. Santo Primavera: “Dal 2010 questi cda non possono essere costituiti da non più di cinque componenti. Attualmente la Fondazione del Carnevale ha un cda nominato di 7, invece la Fondazione Bellini di 13 componenti. Preciso, a nulla rileva che le cariche siano gratuite! La norma del 2010 costituendo principio di finanza pubblica deve essere applicata d’imperio su tutto il territorio nazionale. La Corte Costituzionale, con la sentenza 7/05/2014, n. 127, ribadisce che la normativa statale, di cui alle citate leggi, costituisce un imperativo anche per le Regioni Autonome e le Province Autonome, integrando “un principio fondamentale” (spending review e controllo dei conti pubblici), cui anche le autonomie regionali speciali debbono attenersi. Aggiungo che la Regione Sicilia proprio con legge 3 del 2016 ha provveduto, seppur in ritardo, per la propria organizzazione funzionale.”

Secondo lei come avrebbe dovuto agire il sindaco Alì?

Dott. Santo Primavera: “Il Sindaco Alì dovrebbe immediatamente annullare le nomine di sottogoverno che ha fatto, adeguare gli statuti per un massimo di cinque componenti e poi provvedere alla ricostituzione dei cda. Infatti la mancata adozione di questi provvedimenti determina secondo legge responsabilità erariale nonché tutti gli atti adottati dagli organismi sono nulli. A tal proposito il Tribunale di Roma (11 giugno 2009) ha affermato che la violazione delle regole sulla corretta composizione dell’organo amministrativo “si traduce in una esiziale alterazione delle modalità attuative, organizzative e funzionali dell’associazione, nonché degli atti che ne determinano l’indirizzo e poiché il perpetuarsi delle violazioni in esame potrebbe tradursi in una inammissibile moltiplicazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da detta violazione, devono ritenersi sussistenti validi motivi per la sospensione cautelare degli effetti della delibera impugnata nonché per l’inibitoria delle cariche interne alla associazione che siano state illegittimamente elette”. Il Sindaco Alì a differenza dei predecessori, almeno per il buon senso che in passato lo ha contraddistinto , sia quindi subito consequenziale!”

(red)

 

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