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La Destagionalizzazione Balneare in Modo Acese

La potente lobby dei balneari, ovvero una delle tante corporazioni para-politiche che in Italia hanno ipotecato la libera fruizione delle coste, cementificando ed occludendo interi litorali, è riuscita ad ottenere sin dal lontano 2005 con legge 29 novembre, n. 15, la possibilità di destagionalizzare la stagione balneare, ovvero di mantenere parte delle strutture montate per svolgere attività collaterali alla balneazione.

Lo spirito della norma è sicuramente meritorio in quanto punta a migliorare l’offerta turistica delle aree costiere permettendo a chi ne fa richiesta, di continuare ad offrire un’area ristorazione, piuttosto che un chiosco bar sulla spiaggia.

In pratica, essendo il livello infrastrutturale degli stabilimenti siciliani estremamente basso e privo di attrattive alternative alla balneazione, la norma è stata quasi sempre disattesa e quindi, dopo la stagione balneare che per alcuni finisce con la fine di Agosto, i lidi smontavano le aree demaniali in concessione e restituivano la spiaggia agli usi pubblici .

L’interesse della classe politica per le richieste del settore balneare è sempre stato alto e pertanto a distanza di dieci anni dalla norma del 2005, il Legislatore ci riprova, confermando la volontà di destagionalizzare la stagione turistica ed interpretando la destagionalizzazione con la possibilità offerta ai balneari di non smontare le strutture, senza occuparsi minimamente di incentivare le tratte aeree con il nord Europa, di stimolare il turismo congressuale e di migliorare i servizi offerti a chi intende visitare la Sicilia in Inverno, concentrandosi sulla opportunità di lasciare montata qualche baracca sulle spiaggia siciliane.

La Legge Regionale n°3 del 2016 recita :”

Con l’introduzione nell’ordinamento giuridico delle disposizioni di cui all’art. 42, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che così recitano: “ Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l’anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all’attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere. Ai fini dell’esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità concedente con l’indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all’ente concedente. La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 5, rilasciate per l’esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell’attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell’anno solare”;

E’ quindi sufficiente per il concessionario richiedere la prosecuzione dell’attività con semplice comunicazione, mentre per l’autorità concedente restano validi i poteri valutativi sulla conduzione dell’attività oggetto di concessione da parte del Concessionario, allorquando, in maniera documentata, constati il prodursi di conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente e la collettività a causa di negligenze del medesimo concessionario ed in difformità all’atto assentito, essendo così preclusa la possibilità che l’amministrazione possa opporre un diniego che si fondi esclusivamente sul termine di mantenimento delle strutture assentite, in quanto inserito nell’atto di concessione.

Quindi è evidente che il presupposto per ottenere la destagionalizzazione è l’offerta di un servizio di pubblica utilità mentre se lo stabilimento resta montato ma chiuso si tratta esclusivamente di illegittima occupazione del Demanio Marittimo.

Ad Acireale, pare che questa opportunità sia stata colta dal gestore del lido Cocole di Santa Tecla, struttura passata agli onori delle cronache anche per la disponibilità offerta al Comune di allocare attività per diversamente abili in una programmazione congiunta con l’Amministrazione comunale.

Tale struttura realizzata con materiali piuttosto semplici occupa in estate insieme ad una “Trattoria su palafitta”, gran parte dell’unica spiaggia di Acireale, estendendo annualmente la superficie occupata occludendo anche una via urbana regolarmente iscritta a catasto, la via Pontinia.

Lo scorso anno è stata oggetto di danneggiamenti dovuti ad una mareggiata che ha distrutto il lido ed i cui residui sono rimasti sulla spiaggia per mesi e non si comprende quale sia il criterio per cui tale evento non possa ripetersi visto che l’ubicazione è la stessa.

Negli ultimi giorni ho provato ad osservare l’eventuale apertura al pubblico, in forma di attività di somministrazione in genere, riscontrando sempre che la struttura appare chiusa anche nei giorni festivi, pertanto non si comprende quale possa essere la funzione di destagionalizzazione che offre al pubblico ed ancor meno si comprende come le Autorità preposte non se ne siano rese conto.

Sicuramente Acireale ha bisogno di destagionalizzare la propria offerta turistica ma non mantenendo delle baraccopoli chiuse sulle proprie spiagge

Fabio D’Agata

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