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Palavolcan, tempi e modi per la gestione

ACIREALE – La struttura Palavolcan, ai fini della sua gestione, sarà determintata da una gara per l’aggiudicamento.

Cosa è previsto. La durata dell’affidamento sarà di cinque anni che decorreranno dalla data del verbale di consegna dell’immobile, l’importo a base di gara è di Euro 81 mila iva esclusa.

Sono ammessi alla gara soggetti in forma singola e associata: a) società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro nazionale del C.O.N.I., affiliate alle federazioni sportive nazionali; b. federazioni sportive nazionali e discipline associate al C.O.N.I.; c. enti di promozione sportiva e associate affiliate al C.O.N.I.; d. associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare; e. società professionistiche o società di gestione impianti sportivi a condizione che applichino il sistema dello “profit sharing”.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

REQUISITI DI IDONEITAPROFESSIONALE.

b) se trattasi di soggetti tenuti all’iscrizione alla C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza

se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative: iscrizione nell’apposito albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D. Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002;

se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva: riconoscimento da parte del C.O.N.I.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Non è ammesso il ricorso al subappalto. Necessaria una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara e precisamente di

importo pari ad € 1.620,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

  1. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Per approfondire clicca qui https://acireale.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=2062004&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio&fbclid=IwAR1Z4KtunkWuEITKFgmfVR6BhyubtTFBjZbMBhlxkWSk3f8qg02vCWtPvx8

(red)

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