Dopo le furibonde polemiche sulla sentenza di Livorno, riguardanti il dovere per le scuole paritarie di pagare l’Ici, la Corte di Cassazione argina le strumentalizzazioni.
“Al fine di evitare qualunque strumentalizzazione, la Corte precisa che la sentenza “si pone in linea di continuità con l’orientamento consolidato circa l’interpretazione dell’esenzione prevista”, per cui “si tratta di polemiche in larga parte fuor d’opera e che sembrano dimenticare come la questione sia stata oggetto – e la sentenza vi fa esplicito riferimento – di un’indagine comunitaria per sospetti aiuti di Stato agli enti della Chiesa, che sarebbero potuti derivare da un’interpretazione della predetta esenzione non rigorosa e in possibile contraddizione con i principi della concorrenza”. L’interpretazione, dunque, “è che l’esenzione spetti laddove l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle astrattamente previste dalla norma come suscettibili di andare esenti, non sia svolta in concreto con le modalità di un’attività commerciale”. E la Corte chiarisce: “L’onere di provare tale circostanza spetta al contribuente”.