Altri tempi , altre sensibilita’, ordinanza del 1961 che autorizza l’uccisione dei cani e gatti randagi in citta’ e nelle campagne adiacenti , qualora non sia possibile la cattura.
Il Veterinario provinciale ordina:
1) E’ autorizzata l’uccisione dei cani e gatti randagi e vaganti , qualora ne sia impossibile la cattura, nelle campagne e nei centri abitati del comune di Acireale.
2) L’autorizzazione di cui sopra e’ conferita ai Carabinieri , alle Guardie Municipali o Campestri, all’agente adibito alla cattura dei cani, nel Comune predetto e alle altre persone incaricate dal sindaco.
3)Il Sindaco del Comune di Acireale, d’intesa col Comando locale dei Carabinieri e col veterinario comunale, disporra’ apposite battute nelle campagne , e , nelle ore notturne , nel centro abitato, per l’eliminazione dei cani di cui all’art, 1.
4) All’uccisione di detti cani si provveda con arma da fuoco a palle o a pallettoni da distanza ravvicinata o con altro mezzo riconosciuto idoneo dal Sindaco e che non sia in contrasto con le leggi sulla protezione animali.
5) Le disposizioni di cui agli articolo precedenti si applicano anche per i gatti randagi o vaganti.
6) Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza il Sindaco , i Carabinieri, il Veterinario comunale e tutti gli agenti della Forza Pubblica del Comune di Acireale.
Catania li 02 agosto 1961