Che ne è stato del programma di Cambiamo Acireale, quello che doveva trasformarci in un’oasi felice? Sembrava dovesse cambiare tutto ed invece non è cambiato nulla.
Come mai l’amministrazione della trasparenza, della casa di vetro, degli open data non si degna di adempiere alla LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 7 che all’articolo 17 prevede che annualmente venga pubblicata una relazione sullo stato di attuazione del programma? A me sembra che manchino 2014, 2015 e 2016.
E il consiglio comunale perché non si adopera perché venga tutelata una sua prerogativa? Perché tanto è tutta una unica maggioranza? Perché se venisse cacciato il sindaco se ne andrebbero tutti a casa? Ricordo loro che in caso di inadempienza si può richiedere al prefetto la decadenza del Sindaco.
Ho trovato le istanze di diversi Consigli comunali che richiedono al prefetto la decadenza del proprio sindaco. E ricordo consiglieri comunali di Acireale che puntavano il dito contro un sindaco 5 stelle per non avere adempiuto all’obbligo di pubblicazione.
Sul portale del Comune di Acireale non c’è nulla, sarà stato comunicato direttamente ai gestori dei CAF?
Inutile raccontarlo a Tano, tanto non capisce e continua a votare come sempre.
Toccherà a noi cittadini verificare a che punto siamo con l’attuazione del programma a 3 anni dall’insediamento e lo faremo con attenzione, statene certi.
Ecco alcuni approfondimenti sui dispositivi di Legge richiamati.
L.R. 26 agosto 1992, n. 7
Art. 17
Relazione sullo stato di attuazione del programma (modificato dall’art. 127, comma 22, della L.R. 17/2004)
1. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonchè su fatti particolarmente rilevanti.
2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 27 Attività ispettiva del consiglio
Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell’art. 12 e dell’art. 17 sono rilevanti per l’applicazione dell’art. 40 della legge n. 142/1990 cosÏ come recepito e modificato dall’art. 1, lettera g) della legge regionale n. 48/1991.
L. 142/1990
Articolo 40 Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali
† Comma modificato dall’art. 4, c. 2, della l. 18.1.1992, n. 16
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’i terno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico 12.
2. In attesa del decreto, il prefetto 13 può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
(Stefano Alì)