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domenica, Maggio 5, 2024
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Acireale senza regolamento per il referendum cittadino

referendum

“Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, all’articolo 8 punto 3 dispone che nello statuto degli enti locali debbano essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati” Con la petizione si chiedeva all’amministrazione un regolamento attuativo per questo strumento che ad oggi non risulta ancora realizzato e quindi inutilizzabile. (cit)

Proponiamo un esempio di regolamento che, ricordiamo, deve essere votato dal consiglio comunale. Sono 5 articoli semplici, semplici.

Referendum ad iniziativa popolare

  1. Proposta di referendum
    Il gruppo promotore deve definire il testo del quesito che si intende sottoporre a referendum, deve formulare quindi la richiesta e farla sottoscrivere da almeno 50 elettori.
    Due delegati, scelti tra i 50 richiedenti e da questi autorizzati depositano alla Segreteria del Comune la proposta di richiesta di referendum.
  2. Ammissibilita’e proponibilità
    Entro 15 giorni dal deposito in Segreteria della richiesta, il Consiglio comunale giudica sull’ammissibilità per materia, sulla proponibilità e sulla formulazione del quesito, che deve essere breve e chiaro e consentire la più ampia comprensione.
    Nei quindici giorni successivi la decisione viene comunicata con notifica ai delegati e pubblicizzata con apposito manifesto.
  3. Raccolta di firme
    Se il referendum è ammesso, i presentatori devono organizzare la raccolta delle firme. Le firme vanno raccolte su moduli appositamente predisposti, contenenti il quesito proposto. Accanto ad ogni firma va indicato nome e cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore. Il referendum deve essere richiesto da almeno un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e, quindi, le firme raccolte devono essere uguali o superiori a questo numero. Le firme vanno raccolte e depositate presso la Segreteria del Comune entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell’ammissione del referendum.
  4. Verifica firme
    Nei trenta giorni successivi al deposito delle firme, la Giunta Comunale, in seduta pubblica, verifica la regolarità della documentazione e accerta il possesso della qualità di elettori presso il Comune da parte dei sottoscrittori.
  5. Indizione del referendum
    Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla data di presentazione delle firme, in un giorno festivo, nel 45° giorno successivo all’affissione del manifesto con il quale viene data notizia dell’indizione del referendum stesso. Il referendum si svolge con le stesse modalità previste per i referendum
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