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Amianto a Pozzillo. 60 giorni dalla sentenza del CGA

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Il pronunciamento dello scorso 25 luglio del Consiglio di giustizia amministrativa impone alla Sidoti Acque Srl la rimozione dell’amianto presente nel sito dell’ex Acque Pozzillo. Il Cga ha rigettato il ricorso presentato mesi fa dopo la sentenza del Tar di Catania che aveva dato ragione al Comune di Acireale

L’assessore all’Ambiente: Francesco FicheraQuell’amianto è una minaccia per la salute pubblica e va rimosso al più presto. Ribadiremo alla Sidoti Acuqe che hanno il dovere di rimuovere l’amianto di Pozzillo, successivamente, agiremo “in danno”. Speriamo pertanto di poter mettere la parola fine a questa storia entro la fine il 2014. E’ nostro interesse riuscire a dare inizio il prima possibile ai lavori di bonifica”.

Afferma l’on. Angela Foti (M5S) “Siamo alla scadenze dei 60 giorni imposti dal CGA ma ancora nulla è stato fatto”.

Dopo la sentenza del CGA anche il già sindaco Nino Garozzo era intervenuto affermando: “Non dovrebbero esserci problemi di soldi, l’Ente può agire “in danno”.

Ricordiamo cosa stabilisce l’art. 192 d. lgs. 152/2006:« 1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni»;

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