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giovedì, Maggio 2, 2024
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Antenna via Monetario Floristella, la vittoria viene dal basso

 

rosario gieriSuccede che un folto gruppo di residenti, genitori delle scuole che ricadono nel perimetro interessato dall’istallazione dell’antenna, riescono a spuntarla su un colosso della telefonia mobile.

E’ il caso dell’antenna sorta in via Monetario Floristella. L’11 agosto, in pieno clima estivo e vacanziero, un comitato nasce nella parte interessata all’emissioni dell’antenna. Il signor Rosario Gieri insieme a tanti altri residenti inziano la loro battaglia: “non vogliamo un’antenna di telefonia così vicina ai nostri figli, alle nostre case, alle scuole. I bambini sono investiti dalle emissioni senza averlo chiesto. Iniziamo una lotta contro quello che noi riteniamo essere un abuso”.

L’amministrazione Barbagallo tentenna e non sa come regolarsi in fatto di regolamenti; si registra la stesso giorno un interessamento dell’assessore Fichera che, nel pomeriggio, incontra il comitato spontaneo. (link dell’intervista a Rosario Gieri https://www.fancityacireale.it/wordpress2/antenna-via-monetario-intervista-rosario-gieri/ )
Alle parole del portavoce del comitato Rosario Gieri fa eco la dichiarazione dell’assessore Fichera (https://www.youtube.com/watch?v=2pU2_oU7e6M ) Afferma l’assessore Francesco Fichera “Stiamo verificando ogni aspetto che ha autorizzato l’istallazione di questa antenna. Se ci sono abusi li perseguiremo”.

Il 14 settembre 2014 il comitato davanti alle scuole vicine all’antenna continua la raccolta firme. Queste le parole del portavoce: “Non si ferma la mobilitazione dei residenti adiacenti la via Monetario Floristella che si oppongono all’avvenuta istallazione di una antenna per la telefonia mobile. L’antenna posta a poche centinaia di metri della scuola primaria Fuccio La Spina, all’istituto Industriale e alla scuola materna ha suscitato diverse preocupazioni ai residenti e a tanti genitori che portano i loro figli proprio in quelle scuole. Sono già oltre ottocento le firme raccolte e si sono registrati anche alcuni ritiri dei figli dalle iscrizioni in quelle scuole che sono vicini all’antenna. Chiediamo che venga smantellata questa antenna così vicina ad alcuni plessi scolastici”.

Viene distribuito un modulo per la raccolta delle firme e un volantino. Questo il testo.

Le tanti ragioni per contrastare l’antenna posta nelle vicinanze di tre scuole in via Monetario di Floristella.

  • I rischi per la salute – Uno studio dell’Unione Europea ha riscontrato che i cellulari e ancora di più le antenne per la antenne di telefonia mobile danneggiano i cromosomi costituendo una delle principali cause di tumori di tutti i tipi, leucemie comprese. L’impatto diretto sul padiglione auricolare è inevitabile ed il surriscaldamento dell’acqua dei tessuti dell’orecchio può causare disturbi all’udito. A rischio sono soprattutto bambini, anziani e soggetti di salute cagionevole. Si registra un aumento di cefalee, emicranie e disturbi alla concentrazione.
  • L’impatto ambientale – L’Antenna sorge nelle immediate vicinanze di un albero di alto fusto che, per l’occasione, è stato spogliato di parte della sua chioma e danneggiato nelle radici, costituendo un pericolo imminente per i passanti.
  • I danni patrimoniali – Il valore di mercato degli immobili situati in prossimità dell’impianto si riduce considerevolmente.
  • Le regole non rispettate – L’antenna non rispetta le previsioni dei regolamenti comunali e urbanistici, quindi si può ottenere la rimozione.

Adesso è arrivata la sentenza che proponiamo alla lettura. Della sentenza “Ciò premesso, il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2015, proposto da:
Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Libertini e Giovanni Figuera, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via Francesco Crispi, n. 225;
contro
Comune di Acireale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Agata Senfett, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia – sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42/a;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Anna Maria Battiato, Silvestro Menza, Giusi Scaccianoce, Maria Leonardi, Logan Felix, Enzo Messina, Sabrina Francesca Marano, Alessandro Coco, Rosario Gieri, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Sebastiano Licciardello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Iudica in Catania, via Umberto, n. 303;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento del Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Acireale, prot. 71001 del 22 ottobre 2014, di annullamento in autotutela dell’autorizzazione n. 2 del 7 luglio 2014 rilasciata a Vodafone ed inerente la realizzazione di una stazione radio base in Acireale;
– della nota del Dirigente del Settore Urbanistica di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della predetta autorizzazione n. 2/2014, prot. n. 60760 del 23 settembre 2014;
-della nota del Dirigente del Settore Urbanistica prot. n. 54942 del 1° settembre 2014;
-ove occorra e in parte qua, dell’art. 68 del Regolamento edilizio del Comune di Acireale;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;
e per il conseguente risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale e l’intervento ad opponendum di Anna Maria Battiato, Silvestro Menza, Giusi Scaccianoce, Maria Leonardi, Logan Felix, Enzo Messina, Sabrina Francesca Marano, Alessandro Coco, Rosario Gieri, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Sebastiano Licciardello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, licenziataria del servizio pubblico radiomobile di comunicazione, impugna il provvedimento con cui il Comune di Acireale ha annullato in autotutela la precedente autorizzazione prot. n. 2 del 7 luglio 2014, rilasciata in favore della società medesima per la realizzazione di un’infrastruttura di telefonia mobile (stazione radio base GSM/UMTS) in Acireale, località San Cosmo, via Monetario Florestella, sostenendo, sostanzialmente, che tale opera non rispetti i requisiti previsti dall’art. 68 del Regolamento edilizio comunale (che prescrive un’area di pertinenza delle alberature esistenti con tronco di diametro maggiore a 0,91 metri, del raggio di dieci metri dal tronco medesimo).
La ricorrente rappresenta, in particolare, come:
– sia l’A.R.P.A, Sicilia, dipartimento di Catania, con nota prot. n. 50857 dell’11 agosto 2014, che la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali, con atto del 9 maggio 2014, nonché, da ultimo, anche il Genio Civile di Catania, con provvedimento prot. 187815 del 18 novembre 2014, abbiano rilasciato il parere favorevole di rispettiva competenza;
– il Comune resistente con nota del 1° settembre 2014, attesa la previsione (segnalata da taluni cittadini) del citato art. 68 e la mancata indicazione nella relativa istanza di autorizzazione del tipo di pianta esistente, intimava alla società di adeguarvisi, pena la revoca dell’autorizzazione precedentemente rilasciata;
– con successiva nota prot. n. 60760 del 23 settembre 2014, il Comune medesimo comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione n. 2/2014, rappresentando, tra l’altro, come in sede di sopralluogo eseguito il 22 settembre 2014 dal Corpo di Polizia Municipale si fosse riscontrato come la stazione radio base per cui è causa sia stata effettivamente realizzata in contrasto con detto art. 68, atteso che la distanza tra la recinzione metallica della base in cemento armato, su cui è installato il palo metallico dell’impianto di telefonia, ed il tronco, di diametro pari a circa 1,30 metri, del pino marittimo ad alto fusto presente a sud della base stessa sarebbe pari a 4,05 metri;
– a tali contestazioni, la società ricorrente replicava, sostenendo l’inapplicabilità del citato regolamento edilizio – e, dunque, in particolare, dell’area di pertinenza ivi prevista – alla stazione radio base in quanto non costituente edificio ed, in ogni caso, non in grado di pregiudicare gli apparati aereo e radicale dell’esistente pino, nonché dicendosi, comunque, intenzionata a presentare “apposita istanza, con progetto di variante, in modo da soddisfare le prescrizioni distanziali fissate dall’art. 68 del regolamento edilizio”;
– ciò nonostante, il Comune resistente con l’impugnato provvedimento prot. 71001 del 22 ottobre 2014 annullava la precedente autorizzazione n. 2/2014.
La società ricorrente, quindi, agisce onde ottenere l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, nonché il risarcimento del danno conseguentemente subito, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione del citato art. 68 del Regolamento edilizio comunale, dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), degli artt. 3, 86, 87 e 90 del d.l.gs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento della funzione tipica;
2. Violazione dell’art. 97 della Costituzione; Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 1, 6 e 21 nonies della l. n. 241/990; Eccesso di potere per sviamento e della funzione tipica e contraddittorietà.
Con memoria depositata il 27 gennaio 2015, intervenivano in giudizio taluni cittadini residenti nel Comune di Acireale, facenti parte del Comitato spontaneo per la rimozione dell’antenna di telefonia mobile per cui è causa, radicando la loro legittimazione ad intervenire nel presente giudizio in un interesse alla corretta localizzazione della struttura di telefonia, connesso alla vicinitas rispetto al sito prescelto per l’installazione, nonché nell’aver essi già partecipato al relativo procedimento amministrativo poi sfociato nell’adozione del provvedimento impugnato. Essi, dunque, chiedono che il ricorso sia respinto, eccependone, preliminarmente, l’inammissibilità per difetto di notifica ad almeno uno dei controinteressati ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm..
Anche il Comune resistente, con memoria depositata il 28 gennaio 2015, si costituiva in giudizio al fine di resistere e sostenere la legittimità degli atti impugnati.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015, il legale del Comune ha evidenziato come parte ricorrente il 12 dicembre 2014 abbia avanzato istanza di rilascio di una nuova autorizzazione per l’installazione nel rispetto dell’area di pertinenza della medesima antenna (nota acquisita al n. 83799 del protocollo del Comune e depositata alla stessa udienza), chiedendo che il ricorso venga conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il legale della società ricorrente – dopo aver, a tal proposito, controdedotto come tale istanza non rilevi a tal fine, in quanto anteriore al ricorso successivamente proposto il 15 gennaio 2015 – ha, invece, eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione dell’atto di intervento ad opponendum.
L’avvocato degli intervenienti ha, da parte sua, insistito sulla legittimazione di quest’ultimi ad intervenire nel presente giudizio nonché sull’eccezione di inammissibilità del ricorso.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Nell’esaminare preliminarmente i profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dedotti dall’amministrazione comunale in udienza, rileva il Collegio come la relativa eccezione non possa essere accolta, considerato che l’istanza di rilascio di una nuova autorizzazione del 12 dicembre 2014 a tal proposito richiamata, è anteriore alla notifica ed al deposito del ricorso e, dunque, inidonea a smentire la persistenza in capo a parte ricorrente dell’interesse, da quest’ultima fatto valere in giudizio, all’annullamento dei provvedimenti in epigrafe.
Parimenti deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum per difetto di legittimazione dei cittadini, anche intervenuti nel relativo procedimento di annullamento in autotutela, evidenziandosi come quest’ultimi – tutti residenti nel Comune di Acireale (circostanza questa che, per quanto genericamente affermata, non risulta essere oggetto di specifica contestazione) – abbiano una posizione giuridica sufficientemente differenziata rispetto all’impianto di telefonia, tale da supportare la titolarità di un autonomo interesse a contraddire, legato alla sopravvivenza dell’atto impugnato, e, dunque, da legittimare il loro intervento nel presente giudizio, il cui esito è, infatti, idoneo ad incidere su tale impianto.
Il Collegio – nell’osservare come la giurisprudenza del C.G.A.R.S. richiamata in senso opposto da parte ricorrente si riferisca alla più stringente legittimazione a ricorrere (sentenza n. 144/2014) – ritiene che ai fini della legittimazione dei soggetti residenti in aree vicine ai luoghi nei quali si intende realizzare una stazione di telefonia al mero intervento in un giudizio da altri instaurato non sia necessaria la specifica prova del danno che essi potrebbero subire o della pericolosità diretta dell’impianto, bensì l’interesse dei medesimi alla corretta localizzazione della stazione medesima, potendo la sua realizzazione risultare astrattamente produttiva di danni alla loro sfera giuridica, sia sotto forma di danni alla salute e/o all’ambiente, sia come danni patrimoniali connessi all’eventuale diminuzione di valore degli immobili di loro proprietà circostanti il sito prescelto per la realizzazione dell’opera.
Deve essere superata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso formalmente dedotta dagli intervenienti, considerato che la titolarità di un autonomo interesse a contraddire, se – come già chiarito – legittima l’intervento nel processo di un soggetto che intende opporsi all’annullamento di un atto alla cui conservazione sono legati dei vantaggi (nel caso di specie la mancata realizzazione di un impianto che si assume lesivo dell’esistente pino marittimo), non è, invece, sufficiente a far assumere agli intervenienti la qualità di terzi controinteressati in senso proprio, ai quali soltanto spetta la notifica dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm., in relazione alla titolarità di una specifica situazione giuridica soggettiva, caratterizzata dai requisiti della differenziazione e della qualificazione, ed alla lesione concreta, attuale e personale di tale situazione.
Né può, valere in senso contrario la circostanza che gli intervenienti nel presente giudizio abbiano anche preso parte al procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato, atteso che la partecipazione al procedimento non fa di per se acquisire la legittimazione processuale (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4343/2002 e sezione IV, n. 2185/2000).
Ciò premesso, il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto.
La questione sottoposta al vaglio del Collegio involge, sostanzialmente, una valutazione circa la sostanziale rilevanza edilizia della stazione radio base per cui è causa, ai fini dell’applicabilità di quel vincolo di inedificabilità conseguente a quell’area di pertinenza delle alberature esistenti prescritta dal citato art. 68 del vigente Regolamento edilizio comunale ed individuata, per le piante di diametro superiore a 0,90 metri, nell’area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell’albero, per un raggio di dieci metri.
La presenza di un pino marittimo ad alto fusto nel lotto di terreno su cui insiste l’opera traspare, infatti, dalla documentazione versata in atti, risultando, viepiù, in punto di fatto del tutto incontestato da parte ricorrente che il tronco dell’albero abbia un diametro superiore a 0,90 metri e che la distanza tra tale tronco e l’antenna telefonica sia inferiore ai dieci metri. In tal senso, assume, infatti, rilievo il contenuto della relazione tecnica a firma dell’ing. Salvatore Schillaci, allegata alle osservazioni formulate dalla società ricorrente con nota del 7 ottobre 2014, puntualmente richiamato nel ricorso, in cui si legge come “All’interno del lotto di terreno è presente un albero … avente il tronco di diametro pari a circa 1,20. La distanza tra l’asse del palo metallico e l’asse del pino è di circa 8,35 m”.
Da tale relazione tecnica e relativi elaborati grafici del progetto nonché dal verbale del sopralluogo eseguito il 22 settembre 2014 dal Corpo di Polizia Municipale, così come dalla documentazione fotografica prodotta dagli intervenienti, emerge inoltre come l’impianto di telefonia cellulare – avente un palo porta antenne di notevoli dimensioni, alto non meno di ventiquattro metri e, comunque, ben oltre il pino marittimo – sia di notevole ingombro ed impatto fisico, nonché posto nelle immediate vicinanze di tale albero ed in grado di interferire, se non anche con l’impianto radicale, quanto meno, sicuramente, con l’impianto aereo dello stesso.
Orbene, ritiene il Collegio che un tale intervento, comportante la realizzazione di un palo di tali dimensioni nonché di altri consistenti opere accessorie (ballatoio all’estremità del palo con l’installazione di tre antenne alte circa due metri e altrettante parabole), non possa non assumere una sostanziale rilevanza edilizia, in relazione all’ingombro fisico e all’impatto di non modesta entità in grado di determinare sul territorio circostante e, nello specifico, sul vicino albero (in tal senso, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, n. 6138/2014, richiamata dagli intervenienti che, per quanto relativa ad un’area sottoposta a specifica tutela paesaggistica, afferma il rilievo, ancor prima che paesaggistico, anche meramente edilizio di un impianto di telefonia cellulare assimilabile per caratteristiche fisiche a quello in questione).
Tale conclusione risulta, del resto, coerente con la funzione di “tutela e sviluppo delle alberature d’alto fusto esistenti, sia relativamente all’impianto aereo che radicale” che il regolamento edilizio comunale espressamente si propone di perseguire mediante la previsione di tale area di pertinenza.
Ne consegue, dunque, l’applicabilità alla stazione radio base del relativo vincolo di inedificabilità, con conseguente legittimità dell’atto impugnato sotto i profili di violazione di legge evidenziati nel ricorso.
Parimenti inidonei ad inficiare la determinazione di annullamento in autotutela sono i rilievi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento della funzione tipica e contraddittorietà, atteso che tale provvedimento risulta in atti essere stato emanato all’esito di esaustiva e completa istruttoria e che l’enunciato motivatorio, relativo al mancato rispetto dell’art. 68 del Regolamento edilizio comunale, si appalesa coerente con le risultanze dell’istruttoria prodotte agli atti di causa (citato verbale del sopralluogo eseguito il 22 settembre 2014 dal Corpo di Polizia Municipale).
In conclusione, il ricorso non può essere accolto e la richiesta di risarcimento danni deve essere rigettata, con salvezza di ogni ulteriore istanza, che la società ricorrente vorrà eventualmente presentare per la realizzazione della medesima stazione radio base nel rispetto dell’area di pertinenza del pino marittimo esistente, e di ogni relativo provvedimento che il Comune assumerà al riguardo.
La rilevanza degli interessi coinvolti costituisce, comunque, giusto motivo per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Eleonora Monica, Referendario, Estensore

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