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sabato, Maggio 4, 2024
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Il Movimento 5 Stelle di Acireale chiede trasparenza

 

movimento 5 stelle

– Al Sindaco di Acireale Dott. Roberto Barbagallo

– Ai componenti della Giunta

– Al Presidente del Consiglio comunale di Acireale Dott. Rosario Raneri

– Ai Consiglieri Comunali del Comune di Acireale

– Al Segretario Comunale di Acireale Dott. Giovanni Spinella

Oggetto: Amministrazioni Trasparente – Ottemperanza degli obblighi previsti dal Decreto

Legislativo n. 33/2013.

Premesso che:

l’art. 1, comma 35 della Legge n. 190/2012, recante le “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazione”, delegava il Governo al riordino, con decreto legislativo, della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità;

in esecuzione della delega veniva emanato il D.Lgs n.33/2013 contenente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

atteso che:

le disposizioni del D.Lgs n.33/2013 individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione, inoltre disciplinano, all’art. 5, l’Accesso Civico, il quale prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto a “chiunque” di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;

nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, l’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesto risultino già pubblicati ai sensi della legislazione vigente, l’amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;

visto che:

l’art. 13 del medesimo decreto, altresì, elenca gli “Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni” e stabilisce che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

  1. a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive

competenze;

  1. b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di

livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

  1. c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati,

dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni

grafiche;

  1. d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali;

considerato che:

secondo il dettato normativo, così come ne deriva dal combinato disposto degli artt. 14 del decreto Dgls.

n.33/2013, 1, comma I e 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dal decreto, tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 dell’art. 14 e cioè:

  1. a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. b) il curriculum;
  3. c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a

qualsiasi titolo corrisposti;

  1. e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi

spettanti; l’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), il quale dispone che “ le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7”, si applica invece unicamente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Segnatamente, nel caso dei Comuni con più di 15.000 abitanti, devono inoltre essere pubblicati:

  1. a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici

registri; le azioni di società’; le quote di partecipazione a società’; l’esercizio di funzioni di

amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;

  1. b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
  2. c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui

lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione

corrisponde al vero”. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

  1. d) Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Il secondo comma dell’art.14 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio”;

considerato che:

l’art. 47 prevede le “ Sanzioni per casi specifici” e stabilisce al I comma che “La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato”;

si ricorda altresì che:

l’art.20 del d.lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, dispone che “Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità’ di cui al presente decreto”. “Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.”

Appreso che:

sul sito web istituzionale del comune di Acireale, non sono riportare le dichiarazioni di situazione, stato patrimoniale e dichiarazioni dei redditi e tutte le altre informazioni previste dall’articolo 14 del d.lgs n.33/2013 relative agli Organi di Indirizzo politico del Comune di Acireale.

Riteniamo:

doveroso invitarvi a verificare quanto segnalato e, nel caso in cui vengano confermate le irregolarità, vogliano le S.S.V.V., tramite il Responsabile della trasparenza dell’Ente, predisporre l’immediato inserimento delle omesse informazioni/dichiarazioni/dati, così da ottemperare agli obblighi di legge e non incorrere nelle sanzioni da questa previste.

Sicuri di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti

Il Movimento 5 Stelle Acireale

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