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Tariffe Tari, cerchiamo di fare chiarezza

ACIREALE – Nella seduta del consiglio comunale del 27 giugno 2019 il civico consesso ha dibattuto intorno all’opportunità, necessità o obbligo di legge ai fini dell’aumento della Tari. Dopo lungo dibattito, in cui sono intervenuti il sindaco Stefano Alì, l’assessore al Bilancio Alfio Cavallaro, un membro dei revisori dei conti e numerosi consiglieri comunali, si è giunti all’aumento della tassa sui rifiuti di 4,57%.

I costi complessivi del servizio sono aumentati di poco oltre 800 mila euro e saranno spalmati sui contribuenti che pagano regolarmente la tassa, un fatto che ha fatto infuriare tanti anche considerando che dopo anni di differenziata invece di vedersi premiati con sgravi in bolletta gli acesi dovranno pagare di più.

Iniziamo con l’affermare che l’articolo 2 del Dpr 158/1999 sancisce l’obbligo dell’integrale copertura, mediante le tariffe, dei costi inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti. Ma come e da quali voci si arriva a definire il Pef (piano economico finanziario) per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani?

Si possono perseguire due metodi: uno indicato dal Mef e l’altro dall’Ilef.  Seguendo le linee guida del Mef sappiamo che il costo dei “crediti inesigibili va messo a carico dei cittadini sul Pef dell’esercizio successivo a quello in cui è stato accertato lo stato di inesigibilità”.  Va ricordato che solo dopo aver completato tutto l’iter per il recupero dei crediti si può sancire l’inesigibilità di un credito, spesso dopo parecchi anni. Sempre riguardo alle linee indicate dal Mef è necessario ricordare che le stesse devono essere considerate come dei suggerimenti e non vincoli per l’Ente.

Le linee guida dell’Ilef cosa indicano? Diciamo subito che secondo gli analisti le indicazioni Ilef sono considerate più aderenti all’articolo 2 del Dpr 158/1999. L’Ilef indica che “i costi per crediti inesigibili riferiti a un determinato esercizio devono essere previsti (ipotizzandoli) nel Pef di quell’esercizio”. (Sole 24 ore).  Ed ancora L’Ilef indica di calcolare una percentuale media di inesigibilità basata su un trend pluriennale.

Il sindaco di Acireale Stefano Alì scrive nel suo profilo facebook: “Nella definizione delle tariffe 2019 abbiamo applicato la Legge: Art. 7 , comma 9 DL 78/2015 che prevede che “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili”.  Cosa dice l’art. 7 comma 9 del DL 78/2015? “Tra le componenti di costo vanno  considerati  anche  gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonche’ al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi (TARES).”  (Gazzetta Ufficiale).  Nel nostro gruppo fb l’assessore al Bilancio Cavallaro precisa: “A carico del PEF 2019 sono state caricate le quote di CREDITI INESIGIBILI come prescritto dal DL 78/2015 art. 7 comma 9 (vale a dire quei crediti vantati dal comune per i quali sono state intraprese le azioni per il recupero coattivo, ma rimaste infruttuose o prescritte per legge) che assume quale base di calcolo la media di inesigibilità riferita al trend pluriennale degli ultimi 5 anni (2014-2018)”. Noi ci limitiamo a ricordare che le inesigibilità devono essere certificate da “Riscossione Sicilia” elencando le singole partite.

E’ possibile che per determinare il costo complessivo del servizio non sono state inserite le inesigibilità certificate ma si sarebbe creato un fondo rischi (850 mila euro ca.) per future ed eventuali perdite? 
Il nostro dubbio, ovvero se sono state inserite le inesigibilità certificate, l’assessore al bilancio Alfio Cavallaro chiarisce che sono state inserite, al fine del calcolo del costo complessivo del servizio, le “inesigibilità rilevate dal rapporto tra somme ingiunte e somme riscosse relativamente agli anni 2014/2018”. Malgrado i chiarimenti dell’assessore Cavallaro, oggi (30/06/2019) il sindaco Alì scrive: “Inputazione nella TARI del costo della morosità”. Continua la confusione?

Se siete arrivati fin qui con la lettura vi sarete certamente accorti che avete ancora incontrato una sola volta il termine “morosità”, mentre si ripete, giustamente, il concetto di inesigibilità.

Appare evidente che inesigibilità non coincide con morosità.  Per inesigibilità s’intende “un importo dovuto che è altamente improbabile che potrà essere pagato dal debitore”. Per morosità, invece, s’intende “il ritardo nel pagamento”.  

Infine, volendo andare oltre i tecnicismi, rimane una palese iniquità giuridica. I cittadini pagheranno per i loro rifiuti e per le quote di “inesigibilità rilevate”.

(mAd)

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