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Acireale ed Il Palazzo di Vetro Appannato

In un recente post del Sindaco si puntualizzano alcuni aspetti relativi al concetto della trasparenza nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Acireale sconta gravi ritardi in materia di libero accesso degli atti pubblici e gli strumenti informatici a disposizione degli utenti sono complessi ed ancorati ad una legislazione obsoleta, che non deriva dall’attuale Amministrazione ma che da questa andrebbe migliorata.

La trasparenza è un bene comune, ovvero rappresenta l’insieme delle possibilità offerte al Cittadino per conoscere gli atti della pubblica amministrazione, la conoscenza degli atti è fondamentale per il controllo esterno di ciò che succede all’interno degli uffici e costituisce, probabilmente, l’unico strumento per la lotta alla corruzione che affligge la pubblica amministrazione.

La trasparenza, quale strumento atto a garantire il buon andamento e l’imparzialità delle istituzioni, caratterizza la pubblica amministrazione già nella legge 241/1990,  e prevede una serie di principi per la tutela del libero accesso ai dati amministrativi

Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Recentemente la normativa si è dotata di un nuovo strumento, il decreto 97/2016 che ha ha disposto il “diritto alla conoscibilità” di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: a fini di omogeneità, ha previsto una specifica sezione del sito web istituzionale, denominata “Amministrazione Trasparente”, in cui tali contenuti devono confluire, dettagliandone organizzazione e struttura, e ha dedicato particolare attenzione alla qualità delle informazioni. 

tra le innovazioni di maggior rilievo – in sintesi – l’introduzione della nuova procedura di accesso civico (ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013) ai dati e documenti pubblici, consistente nella possibilità, per il cittadino, di richiedere anche dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (procedura ispirata al modello anglosassone del Freedom of information act,

Il legislatore nazionale infatti, oltre ad aver provveduto alla rivisitazione ed alla razionalizzazione di alcuni adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni sui propri siti istituzionali, ha introdotto una nuova figura di accesso civico, il c.d. “accesso generalizzato che si aggiunge al diritto di accesso già previsto nel precedente Decreto trasparenza (ex articolo 5), ora denominato “accesso civico” o “accesso semplice”.

Le Amministrazioni pubbliche sono detentrici di un patrimonio informativo pubblico che come tale, secondo la filosofia del FOIA, deve essere accessibile ai cittadini in quanto trattasi di “bene comune”, la cui disponibilità è funzionale al rafforzamento della trasparenza amministrativa, al fine di favorire forme diffuse di controllo ed una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

Inoltre il legislatore italiano, a seguito dell’adozione della nuova disciplina, ha imposto l’obbligo di adeguarsi alle modifiche introdotte entro sei mesi dall’entrata in vigore del suddetto Decreto ovvero entro il 23 dicembre 2016, senza prevedere un periodo transitorio per la sua attuazione, diversamente da quanto accaduto in altri paesi.

Con il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, si perfeziona il processo di riforma della trasparenza amministrativa in attuazione dei principi e dei criteri direttivi espressi nell’articolo 7 della Legge delega n. 124/2015.

L’obiettivo della riforma è quello di riaffermare i principi di legalità e imparzialità che devono governare l’agire pubblico e  dall’altra, recuperare efficienza ed economicità contrastando i fenomeni di non corretta gestione delle risorse pubbliche

Il nuovo istituto dell’accesso civico

L’articolo 5 “Accesso civico a dati e documenti” del Decreto legislativo n. 97/2016 disciplina congiuntamente le due fattispecie di accesso civico oggi riconosciute nel nostro ordinamento.

La prima forma di “accesso civico” è disciplinata al comma 1 del citato articolo, istituito antecedentemente alla riforma del 2016 e consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni tenute all’adempimento , inteso quale  rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dal legislatore.

Al c.d. “accesso civico” si affianca una forma diversa ed autonoma di accesso, ovvero il c.d. accesso generalizzato” che rappresenta la massima espressione del diritto all’informazione del cittadino .

Per fare un esempio concreto la recente disputa sui conti del Carnevale, non sarebbe nemmeno esistita se i siti istituzionali fossero stati adeguati alla normativa vigente, ed i dati relativi alle spese sarebbero stati disponibili a tutti in tempi brevi, invece di richiedere un paio di Consigli comunali ed alcuni accessi agli atti, spesso disattesi.

La Situazione informatica del Comune ai fini della trasparenza, resta carente e adeguata a normative ormai superate, la pubblica amministrazione si è dotata di un sistema di monitoraggio della funzionalità dei siti pubblici denominata “Bussola della trasparenza” in cui chiunque può verificare la rispondenza dei siti alle norme vigenti.

http://bussola.magellanopa.it/home.html

Interrogando il sistema si rileva che Acireale è estremamente indietro negli obblighi previsti.

Ovviamente se il confronto lo si fa con il Comune di Trento la battaglia è quasi persa, ma proviamo a vedere cosa succede intorno a noi:

Il problema è, probabilmente , legato all’architettura del sito, ma comunque oggi la situazione è questa , e citando il Sindaco ci permettiamo di affermare che: sicuramente commettiamo errori ed accettiamo tutte le critiche, ma falsità no.

Fabio D’Agata

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